1. La presente legge disciplina, per finalità di studio, di ricerca e di formazione, l'utilizzo del corpo dei soggetti la cui morte sia stata accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, e che abbiano espresso in vita il consenso secondo le modalità stabilite all'articolo 2.
1. I cittadini possono esprimere il consenso all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte per le finalità di cui all'articolo 1. I termini, le forme e i modi del consenso sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge.
2. I cittadini possono subordinare la manifestazione del consenso di cui al comma 1 alla condizione che i centri di riferimento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 assicurino, al termine dell'utilizzo, la dignitosa sepoltura del corpo e provvedano alle relative spese.
3. La mancata dichiarazione di volontà è considerata quale dissenso all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte.
4. Per i minori di età il consenso di cui al comma 1, è manifestato dai genitori esercenti la potestà nelle forme previste dal medesimo comma 1.
1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) stabilisce le modalità e i tempi, comunque non superiori ad un anno, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera c);
b) indica le cause di esclusione di utilizzo delle salme;
c) individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione della salma, per i fini di cui alla presente legge.
1. È istituito presso le strutture di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 il registro per l'utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione, nel quale annotare i riferimenti utili ad identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo.
1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le società scientifiche, le aziende sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private promuove, nel rispetto di una libera e consapevole
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.