PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina, per finalità di studio, di ricerca e di formazione, l'utilizzo del corpo dei soggetti la cui morte sia stata accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, e che abbiano espresso in vita il consenso secondo le modalità stabilite all'articolo 2.

Art. 2.
(Dichiarazione di volontà).

      1. I cittadini possono esprimere il consenso all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte per le finalità di cui all'articolo 1. I termini, le forme e i modi del consenso sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi della data di entrata in vigore della presente legge.
      2. I cittadini possono subordinare la manifestazione del consenso di cui al comma 1 alla condizione che i centri di riferimento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 assicurino, al termine dell'utilizzo, la dignitosa sepoltura del corpo e provvedano alle relative spese.

      3. La mancata dichiarazione di volontà è considerata quale dissenso all'utilizzo del proprio corpo successivamente alla morte.
      4. Per i minori di età il consenso di cui al comma 1, è manifestato dai genitori esercenti la potestà nelle forme previste dal medesimo comma 1.

 

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Art. 3.
(Utilizzo e restituzione della salma).

      1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) stabilisce le modalità e i tempi, comunque non superiori ad un anno, per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione alla famiglia della salma da parte dei centri di riferimento di cui alla lettera c);

          b) indica le cause di esclusione di utilizzo delle salme;

          c) individua le strutture universitarie e le aziende ospedaliere da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione della salma, per i fini di cui alla presente legge.

Art. 4.
(Registro).

      1. È istituito presso le strutture di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 il registro per l'utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione, nel quale annotare i riferimenti utili ad identificare il soggetto utilizzatore, nonché il momento e le modalità di utilizzo.

Art. 5.
(Informazione ai cittadini).

      1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e in collaborazione con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le società scientifiche, le aziende sanitarie locali, i medici di medicina generale e le strutture sanitarie pubbliche e private promuove, nel rispetto di una libera e consapevole

 

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scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.